Normativa

L’affido è disciplinato dalla Legge 184/83 modificata dalla Legge 149/01

Art 1.

“Il minore ha diritto di crescere  ed essere educato nell’ambito della propria famiglia”.

Art. 2. Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un’altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola al fine di assicurargli il mantenimento, l’educazione e l’istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno.

È previsto un contributo economico, erogato dal comune di residenza del minore.

Un minore che si trovi temporaneamente privo di un ambiente familiare adeguato può essere affidato a parenti, a una coppia sposata o convivente con o senza figli naturali, ad una persona singola o a una comunità di tipo familiare che gli assicuri educazione, istruzione e relazioni affettive, compreso il mantenimento del legame con la sua famiglia di origine.

La legge non stabilisce limiti di età rispetto al minore affidato.

E’ essenziale che l’affidatario sia disponibile ad offrire uno spazio nella propria vita e nella propria casa per accogliere un’altra persona, e che abbia le capacità affettive ed educative per accompagnare il bambino per un periodo più o meno lungo, aiutandolo a sviluppare le sue potenzialità e valorizzando le sue risorse.

Il minore ha diritto ad essere ascoltato, informato e preparato prima dell’avvio del progetto di affido; ha diritto a mantenere i rapporti con la propria famiglia e a mantenerli con la famiglia affidataria anche al termine del progetto di affido nel suo interesse.